Art.1) E' costituita l'Associazione
denominata "UNIONE SPORTIVA COLLINA" con sede in Collina di
Forni Avoltri (UD), via Corona n. 11
Art. 2) L'associazione è apartitica, autonoma e non
ha fini di lucro e pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente
reinvestito per l'attività statutaria.
Art. 3) L'associazione ha lo scopo di promuovere lo
sport come momento di educazione, di maturazione umana e di
impegno sociale, anche collaborando con società o enti pubblici
e privati alla realizzazione di attività ricreative sportive.
A tale fine l'Associazione potrà organizzare e partecipare
a gare, manifestazioni e convegni, aderire ad attività di
promozione e divulgazione, aderire ad attività sportive, ricreative
e culturali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Potrà inoltre istituire un proprio "marchio" ed una propria
"insegna", da utilizzarsi da parte degli associati per rappresentare
l'Associazione. L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni
od Istituzioni, in Italia od all'Estero, aventi scopo affine
od analogo, così come ad organismi pubblici territoriali e
nazionali, quali il CONI, C.S.I. ed altre. L'Associazione
intende proseguire l'attività intrapresa dall'Unione Sportiva
CSI Collina costituita l'11.12 1978 dai soci fondatori, Tamussin
Remo, Caneva Umberto, Gaier Angelo, Toch Gianni, Pascolin
Renato, Gaier Umberto e Agostinis Vincenzo.
Art. 4) L'Associazione è composta dagli associati o
soci, suddivisi nelle categorie: - Associati o Soci atleti:
coloro che praticano attività sportiva; - Associati o Soci
non atleti: coloro che contribuiscono alla realizzazione dei
fini istituzionali dell'Associazione Gli Associati o soci
si distinguono inoltre in:
a.) soci ordinari che verseranno la quota annuale fissata
dall'assemblea;
b.) soci sostenitori che verseranno quote superiori
a quelle fissate dall'assemblea,
c.) sici onorari, individuate in persone od enti che
in qualsiasi modo contribuiranno efficacemente al raggiungimento
degli scopi sociali. Le domande di ammissione a Socio devono
essere indirizzate all'Associazione e su di esse deciderà
inappellabilmente il Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle
norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti adottati.
La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della
quota annuale, così come proposto dal Consiglio Direttivo
(C.D.) e ratificata dall'Assemblea, in relazione alle categorie
di cui sopra e sulla base delle esigenze del bilancio. I soci
hanno diritto di partecipare a tutte le attività del Circolo
Culturale, d'intervenire a tutte le assemblee nei termini
e nei modi stabilite dalle norme.
Art.5) La qualifica di associato o socio si perde per
morte, per dimissioni o per esclusione causata da gravi atti
d'inadempienza al presente statuto o negligenza al regolamento,
da constatarsi con delibera del consiglio direttivo; in tali
casi gli eredi del socio defunto ed i soci dimissionari od
esclusi non avranno diritto al rimborso della quota.
Art. 6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali, - dai contributi
volontari e da tutte le somme da chiunque erogate per gli
scopi sociali, da sovvenzioni, contributi da parte dei privati,
enti pubblici, istituzioni, società, - da beni immobili e
mobili pervenuti con i proventi suddetti o per donazioni od
acquisti, - dai trofei aggiudicatesi definitivamente dall'Associazione,
- dai materiali, attrezzi ed indumenti, - dagli introiti di
manifestazioni ricreative, festeggiamenti, spettacoli culturali
da essa organizzati, - dal fondo residuo lasciato dalla precedente
gestione. In caso di scioglimento dell'Associazione, le riserve
ed i mezzi finanziari, come sopra costituiti, e quanto di
proprietà dell'Associazione stessa non potranno essere distribuiti
fra i soci, ma dovranno essere devoluti esclusivamente ad
altre associazioni aventi scopi analoghi o in beneficenza
I beni mobili ed immobili provenienti da sovvenzioni o contributi
da parte di Enti ecc. possono essere alienati per trasformazione
del patrimonio a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo,
ratificata dall'Assemblea Straordinaria
Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno
sociale, l'esercizio sociale e finanziario hanno inizio il
primo gennaio e termine con il trentuno dicembre di ogni anno
Art. 8) Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea; - il
Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il segretario; - il
Collegio dei Revisori dei conti;
Art.9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal
Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso
di convocazione, affisso nelle bacheche pubbliche del comune
o altri luoghi pubblici, spedito a mezzo raccomandata o consegnato
a mano al socio, devono essere indicati luogo ed ora dell'Assemblea
e ordine del giorno. Nello stesso avviso potrà essere indicato
un diverso luogo in cui si terrà l'Assemblea in seconda convocazione,
se nella prima non si raggiunge il numero legale. Tra la data
di affissione o spedizione e la data della riunione devono
trascorrere almeno otto giorni.
Art.10) I soci sono convocati in assemblea almeno una
volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e
al consuntivo, ed agli indirizzi generali dell'Associazione.
Per il rinnovo delle cariche sociali l'assemblea ordinaria
verrà convocata ogni tre anni entro il medesimo termine di
cui sopra, o quanto prima in caso di dimissioni degli amministratori.
In particolare all'Assemblea e domandato il compito, su proposta
del Consiglio Direttivo, di stabilire l'importo delle quote
annuali. L'Assemblea può essere inoltre convocata su domanda
di almeno un quinto dei soci quali devono avanzare richiesta
scritta al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine
del giorno. L'Assemblea sarà convocata entro trenta giorni
dalla richiesta. Possono partecipare alle assemblee tutti
i soci in regola con il versamento delle quote richieste entro
il trentun Dicembre dell'anno precedente.
Atr.11 ) L'Assemblea straordinaria, oltre a quanto
previsto dall'art 6, è competente a deliberare sui seguenti
argomenti: - trasferimenti di sede; - modifica dell'atto costitutivo
e dello statuto; - scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea
straordinaria deve essere convocata dal C.D. quando ne sia
fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei Soci aventi
diritto al voto.
Art.12 ) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione
è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei
soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria in prima
convocazione è validamente costituita con la presenza della
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto a voto e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
seconda convocazione l'Assemblea, sia straordinaria che ordinaria,
è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La votazione sulle delibere all'ordine del giorno sono palesi
salvo quelle concernenti la nomina degli organi sociali, che
avvengano a scrutinio segreto.
Art. 13) Il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea
stessa oppure presiederà il presidente del Consiglio Direttivo
ed in caso di impedimento il Vice-Presidente, il quale è assistito
dal Segretario. Nell'occasione di rinnovo delle cariche sociali
sarà assistito anche da due scrutinatori scelti dal Presidente
fra i soci intervenuti all'Assemblea. Spetta al Presidente
concedere il diritto di intervento e constatare la regolare
costituzione dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea
verrà redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal
Segretario.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di tre membri ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea
ordinaria dei soci. Tutti gli amministratori in carica hanno
diritto di voto. Gli eletti, nell'ipotesi che intendano declinare
l'incarico, devono darne notizia al Presidente in carica,
il quale entro trenta giorni chiamerà a far parte del Consiglio
di Amministrazione il primo dei non eletti, secondo la graduatoria
risultante dal verbale di elezione. I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo, nomina fra i propri componenti il Presidente,
il Vice-Presidente, il Segretario ed (il Cassiere). Il Consiglio
può essere suddiviso in tanti gruppi di lavoro quante sono
le attività da svolgere. Ogni gruppo ha un responsabile che
coordina lo svolgimento delle singole attività. E' compito
del responsabile di ogni gruppo dare un resoconto dell'attività
al Consiglio ogni volta questi lo richieda. Il Consiglio Direttivo
è investito di poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione; in particolare esso provvede:
a) alla organizzazione di attività sportive, ricreative
e culturali;
b) alla nomina dei gruppi di lavoro;
c) alla presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
d) alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
ogni qualvolta lo reputi necessario, o ne sia stata fatta
richiesta dai soci a norma degli articoli 10 e 11; e) alla
preparazione dei programmi e al raggiungimento degli scopi
e delle finalità dell'Associazione fissandone le direttive
e le modalità e controllandone l'esecuzione;
f) alla destinazione degli investimenti patrimoniali
e all'eventuale acquisto, permuta e vendita di beni mobili
ed immobili dopo l'approvazione dell'Assemblea;
g) alla formulazione ed approvazione delle disposizioni
regolamentari interne;
h) alla nomina ove lo ritenga opportuno di una commissione
tecnica i cui componenti possono essere scelti anche al di
fuori del C.D. nel qual caso i componenti scelti possono partecipare
alle riunioni del C.D. con solo parere consultivo; i)
adottare eventuali provvedimenti disciplinari. La deliberazione
del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è
presente la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo il caso
di vendita di immobili per la quale è richiesta l'unanimità
di consenso del consiglio da parte dei consiglieri presenti,
oltrechè la ratifica da parte dell'Assemblea Straordinaria
dei soci. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente
lo ritiene opportuno o quando ne venga fatta richiesta da
almeno la maggioranza del Consiglio stesso o da un membro
del collegio dei revisori dei conti, previo avviso comunicato
almeno tre giorni prima. Normalmente si riunirà ogni due mesi.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre volte
consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Decadrà dalla carica e potrà essere eventualmente espulso
dall'Associazione il consigliere che, in qualunque modo, danneggia
moralmente o materialmente l'Associazione, nell'innoservanza
del presente statuto. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare
quanto previsto dai due commi precedenti, sentiti espressamente
i Sindaci.
Art. 15) Tutte le cariche sono assolutamente gratuite
ed è esclusa anche la possibilità di riconoscere gettoni di
presenza od indennità varie, salvo il rimborso delle spese
autorizzate dal Consiglio Direttivo e rientranti specificatamente
nell'incarico affidato.
Art. 16) Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente
rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
salvo le eventuali deleghe o mandati conferiti a singoli componenti
il Consiglio di Amministrazione. Il presidente coordina tutta
l'attività sportiva. Sarà cura del Presidente organizzare
ogni anno un incontro con i responsabili delle specifiche
attività, con lo scopo di formulare un programma globale che,
per quanto possibile rispetti, le varie proposte dei gruppi.
Art. 17) Il segretario cura la verbalizzazione delle
sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione,
cura la corrispondenza ed i comunicati. Il cassiere tiene
la contabilità inerente ai fatti della gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione; ha la facoltà altresì su
autorizzazione del Presidente di effettuare riscossioni e
pagamenti inerenti alla gestione dell'Associazione.
Art. 18) Libri sociali. Contribuiscono i libri sociali
dell'associazione: Il libro dei soci; Il libro dei verbali
delle assemblee; Il libro delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo; Il libro cassa; Della regolarità della loro tenuta
è responsabile il Consiglio Direttivo.
Art. 19) Il collegio dei revisori, salvo diversa deliberazione
dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplementi,
scelti anche fra non soci ed eletti dell'Assemblea; essi rimangono
in carica un triennio. In caso di morte, di rinuncia o di
decadenza di un revisore, subentrano i revisori supplenti
in ordine di voti. I nuovi revisori scadono insieme con quello
in carica. Se con i revisori supplenti non si completa il
collegio deve essere convocata l'Assemblea perché provveda
all'integrazione del collegio medesimo. Se non vi provvede
l'assemblea con la nomina, il collegio nomina tra i suoi componenti
il Presidente del Collegio. Se istituito, al Presidente spetta
la tenuta del libro delle riunioni del Collegio dei Revisori.
Il collegio dei revisori esegue il controllo della gestione
contabile dell'Associazione e riferisce su di essa all'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio.
Art. 20) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina
di uon o più liquidatori e delibererà inoltre in ordine alla
devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 31 del C.C.
Art. 21) Per quanto non previsto dal presente statuto
si richiamano le norme vigenti in materia e in particolare
gli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
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